Art. 17.

      1. Dopo l'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 28-bis. - (Autonomia finanziaria delle autorità portuali). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 è devoluto a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117. Con la medesima decorrenza, il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, introitato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, affluisce a un fondo istituito presso il Ministero dei trasporti ed è interamente ripartito tra le autorità portuali dal medesimo Ministero, sentita l'Associazione porti italiani (Assoporti), tenendo conto delle spese sostenute dalle autorità stesse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali. A decorrere dall'anno 2008 cessa l'erogazione dei

 

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contributi assegnati dallo Stato alle autorità portuali per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere realizzate nella circoscrizione territoriale di competenza.
      2. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e di consentire alle stesse, progressivamente a decorrere dall'anno 2008, di sostenere, in luogo dello Stato, l'onere della realizzazione delle opere infrastrutturali previste nei piani regolatori portuali, nonché delle opere infrastrutturali, stradali, autostradali e ferroviarie di interesse per lo sviluppo delle attività logistico-portuali previste negli altri strumenti di programmazione, è determinata, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita l'Assoporti, la quota dei tributi, diversi dalle tasse e dai diritti portuali, riscossi dalla dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle medesime autorità portuali, da devolvere a ciascuna autorità portuale.
      3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo alimentato a carico di quota parte dei tributi di cui al medesimo comma, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con apposito decreto del Ministro dei trasporti.
      4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità attuative per l'assegnazione alle autorità portuali di una quota, non inferiore al 25 per cento, del gettito fiscale prodotto dall'attività portuale. Tale quota, finalizzata, in maniera vincolante, alla realizzazione di infrastrutture, considerate strategiche, interne ed esterne all'area portuale e destinate all'ammodernamento e allo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale, è gestita d'intesa con la regione e con gli enti locali competenti in materia ed è ripartita in proporzione al gettito fiscale prodotto da ciascuno scalo portuale.
      5. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito».